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O.P.C.M. 21/12/2006 n. 3556• legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2000 n. 20; • deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia 28 agosto 2001 n. 2780; • legge regionale 18 dicembre 2001 n. 30; • legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002 n. 14, come modificata dalla legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 26 maggio 2006 n. 09, e relative disposizioni regolamentari attuative; • legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002 n. 16; • legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2004 n. 26. Art. 7. 1. All'art. 8 dell'ordinanza n. 3217/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il commissario delegato, in deroga ai termini, alle modalità di svolgimento ed al regime di competenze, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 252 del decreto legislativo n. 152/2006, come previsto all'art. 3, comma 1, della presente ordinanza, provvede all'eventuale approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, nonchè ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 2, comma 1, all'imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.» 2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, dispone, ove necessario l'accesso urgente alle aree interessate in deroga all'art. 93, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, emette il decreto di occupazione provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni». Art. 8. 1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3217/2002 la parola «A.N.P.A.» è così sostituita: «A.P.A.T.» e dopo la parola «A.R.P.A.» sono aggiunte le seguenti «dell'Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia». 2. L'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 3217/2002 è così sostituito «Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori, fino ad un massimo di quattro, nominati dal Commissario delegato d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo». 3. L'art. 9, comma 3 è così sostituito: «Per l'espletamento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3552/2006 il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura appositamente costituita, composta da non più di dieci unità di personale: assunto in deroga alla normativa vigente e nei limiti temporali dello stato di emergenza, con contratto a tempo determinato ovvero con ricorso al lavoro temporaneo, a cui corrispondere il trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale del ruolo regionale; ovvero appartenenti alla pubblica amministrazione o a società con prevalente capitale pubblico, poste in posizione di comando o distacco, anche part-time, previo assenso degli interessati. L'assegnazione di detto personale avviene in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità, e nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127». 4. Il compenso spettante al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori è determinato con provvedimento del medesimo Commissario, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. 5. All'art. 9, comma 5, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 3»; 6. All'art. 9, comma 8, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «e del laboratorio di biologia marina di Trieste», sono sostituite dalle parole «e dall'I.C.R.A.M.»; 7. All'art. 9, comma 9, dell'ordinanza n. 3217/2002, la parola «A.N.P.A.» è così sostituita «A.P.A.T.», e dopo la parola «I.S.P.E.S.L.» è aggiunta la seguente «I.C.R.A.M.». 8. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, è soppresso il comma 7, e dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «11. Il Commissario delegato si può avvalere della collaborazione specialistica del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, con modalità da concordare tra le parti». Art. 9. 1. L'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 è così sostituito: «1. Il Commissario delegato provvede con apposito provvedimento alla costituzione di una Commissione tecnico-consultiva per garantire il necessario supporto giuridico ed amministrativo nelle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, composta da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica Amministrazione, di cui tre designati dal Commissario delegato e due rispettivamente dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento alla costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la valutazione dei progetti nonchè per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, composto da otto membri, appartenenti alle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali nonchè a società con prevalente capitale pubblico ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, coordinata da un Presidente designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e composta da un membro designato dal Commissario delegato, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Magistrato alle Acque, uno dalla regione Friuli Venezia Giulia, uno dall'A.R.P.A., uno in rappresentanza dei Comuni ed uno in rappresentanza delle Province che abbiano porzioni di territorio comprese nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2002. 3. Con il medesimo provvedimento istitutivo, è altresì stabilita la durata dell'attività della Commissione e del Comitato di cui ai commi 1 e 2, nonchè le rispettive modalità di funzionamento, nonchè il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, nonchè alla realizzazione degli interventi di recu- pero e risanamento ambientale, in particolare nelle aree lagunari in cui ricadono attività di pesca, venericoltura e vallicoltura, anche mediante accertamenti in campo delle prescrizioni impartite dalle Conferenze di servizi, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, convocate per il sito di bonifica di interesse nazionale della laguna di Marano lagunare e Grado, si avvale, nei limiti temporali dello stato di emergenza, di tre unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C» e di cinque unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllate, cui è autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili. Per le medesime finalità il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare si avvale inoltre di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione così come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004 n. 308. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato». Art. 10. 1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza al Commissario delegato, in aggiunta alle risorse finanziarie di cui all'ordinanza n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assegnate le seguenti ulteriori risorse finanziarie: quanto a euro 5.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - residui anno 2005; quanto a euro 9.500.000,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale. 2. Il Commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. Nella predetta contabilità speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale Commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3217 del 2002. Art. 11. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2006 Il Presidente: Prodi |
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